Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 3798 del 2010

ECLI:IT:TARBA:2010:3798SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela di una concessione edilizia è illegittimo qualora il presupposto su cui si fonda, ovvero la pretesa proprietà pubblica del suolo su cui insiste il fabbricato, risulti erroneo all'esito del giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della titolarità del diritto reale sul medesimo bene. In tal caso, l'Amministrazione non può esercitare il potere di autotutela, essendo venuto meno il presupposto legittimante l'adozione del provvedimento di annullamento, con conseguente obbligo di ripristino della situazione giuridica preesistente. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, quale la concessione edilizia, presuppone la sussistenza di un vizio o di un illegittimo presupposto che legittimi l'esercizio di tale potere da parte della Pubblica Amministrazione. 2. Nel caso di specie, il presupposto dell'annullamento in autotutela era rappresentato dalla pretesa proprietà comunale del suolo su cui insisteva il fabbricato oggetto della concessione edilizia. 3. Tuttavia, all'esito del giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della titolarità del diritto reale sul medesimo bene, è emerso che tale presupposto era erroneo, non essendo stata raggiunta la prova della proprietà pubblica del suolo. 4. In assenza del presupposto legittimante l'esercizio del potere di autotutela, l'Amministrazione non può procedere all'annullamento del provvedimento favorevole già adottato, dovendo invece ripristinare la situazione giuridica preesistente. 5. Il venir meno del presupposto su cui si fonda il provvedimento di annullamento in autotutela comporta, pertanto, l'illegittimità di quest'ultimo, con conseguente obbligo di annullamento da parte del giudice amministrativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE SECONDA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2000, proposto da:
Al.Gi., An., Ma.Gi. e Ni., rappresentati e difesi dall’avv. Co.Co., con domicilio eletto in Bari (c/o Center express);
contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vi.La., con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Se. alla via xxx; Dirigente U.T.C. di Conversano;
nei confronti di
La Se.Fr.;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 101 del 7.8.1998 a firma del Dirigente l’ufficio tecnico comunale di Conversano, con la quale: “dispone che la Ditta Immobiliare Eu. s.r.l. presenti istanza di nuova concessione edilizia che preveda l’arretramento del corpo di fabbrica a piano terra per la realizzazione di un percorso pedonale lungo via Pa.”, mai notificata agli odierni ricorr…

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