Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37144 del 30 settembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:37144PEN

Massima

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Il giudice della prevenzione può liberamente considerare e valutare, ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale del proposto e dell'applicazione di misure di prevenzione, gli stessi elementi di fatto presi in considerazione nel processo penale per la cognizione del reato, compresi quelli costituiti dai precedenti penali o dalle pendenze giudiziarie del proposto, anche in caso di pronuncia assolutoria irrevocabile, purché sottoponga tali fatti a una nuova ed autonoma valutazione, dando conto in motivazione delle ragioni per cui essi costituiscono comunque indizi di appartenenza a un'associazione mafiosa o criminale. L'autonomia del processo penale e del procedimento di prevenzione, connessa con la diversità dell'oggetto della cognizione, si manifesta con l'assoluta libertà di valutazione dei fatti rilevanti ai fini della procedura e del provvedimento finale tipico, e non può essere concepita come preclusiva nell'uno della considerazione e della valutazione per le proprie finalità istituzionali degli elementi acquisiti nell'altro, preclusione priva di qualsiasi base normativa e giustificazione funzionale. Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'applicazione di misure di prevenzione, è quindi legittimo valersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, sempre che tali elementi abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti e rappresentino comunque elementi certi, dai quali legittimamente desumere l'appartenenza del proposto a un'associazione di tipo mafioso e, quindi, la sua pericolosità sociale. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, essendo esclusa la sindacabilità del vizio di illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovann - Presidente

Dott. OLIVA Bruno - Consigliere

Dott. MANNINO Saverio - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LE. Cr., nato il (OMESSO);

avverso il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta 29 maggio 2007;

Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;

Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

Osserva:

IN FATTO E DIRITTO

Con decreto del 7 giugno 2006 il Tribunale di Caltanissetta respingeva l'istanza di revoca della misura di prevenzione della …

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