Cassazione penale Sez. II sentenza n. 48195 del 13 dicembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:48195PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia privo dei motivi e della autenticazione della sottoscrizione, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale. Il ricorso per cassazione costituisce uno strumento di impugnazione straordinaria avverso le decisioni giurisdizionali, la cui ammissibilità è subordinata al rispetto di specifici requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. In particolare, il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi che lo giustificano, a pena di inammissibilità, nonché l'autenticazione della sottoscrizione del ricorrente. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di sanzioni pecuniarie per l'abuso del processo. Tale disciplina mira a garantire il corretto esercizio del diritto di impugnazione, scoraggiando l'utilizzo strumentale o dilatorio dei mezzi di gravame, a tutela dell'efficienza e della ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1758/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/11/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

lette/sentite le conclusioni del PG.

OSSERVA

(OMISSIS) ha dichiarato con telegramma di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardivita&#…

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