Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste sentenza n. 566 del 2016

ECLI:IT:TARFVG:2016:566SENT

Massima

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Il manufatto realizzato su suolo demaniale anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, che ha esteso l'obbligo del previo titolo abilitativo edilizio anche alle costruzioni al di fuori dei centri abitati, non può essere considerato abusivo e, pertanto, non è legittimo l'ordine di demolizione emesso dal Comune. Infatti, in assenza di un titolo autorizzatorio prima del 2 settembre 1967, la costruzione non era soggetta all'obbligo del permesso di costruire, sicché il Comune può ordinare la demolizione solo per i manufatti realizzati successivamente a tale data, in mancanza del prescritto titolo edilizio. Spetta all'interessato fornire un principio di prova della preesistenza del manufatto rispetto all'entrata in vigore della citata legge, mentre grava sull'Amministrazione l'onere di confutare tali allegazioni con elementi idonei a dimostrare la realizzazione successiva. Pertanto, qualora l'interessato abbia prodotto elementi probatori sufficienti a far ritenere la costruzione anteriore al 1967, l'ordine di demolizione è illegittimo, non potendo il Comune sanzionare un manufatto realizzato in epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio. Ciò anche a prescindere dall'eventuale mancanza del titolo concessorio per l'occupazione del demanio, atteso che il potere di repressione degli abusi edilizi da parte del Comune è distinto e concorrente rispetto a quello dell'Autorità preposta alla tutela del demanio.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/12/2016

N. 00566/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00397/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2012, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), entrambi rappresentati e difesi dall’avv. ((omissis)), elettivamente domiciliati presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Comune di Grado, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)), in Trieste, largo don Bonifacio n. 1;

per l’annullamento

dell’ordinanza di cui alla nota prot. 20736/UEP emanata in data 23 luglio 2012 dal Dirigente d’Area del “Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Porti” del Comune di Grado, con la quale, rit…

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