Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6048 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:6048SENT

Massima

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Il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, che abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere qualificato come "illecito permanente", nella cui vigenza non decorre la prescrizione, poiché in tale caso manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi. Pertanto, salva restando la possibilità di optare per le differenti forme "risarcitorie" che l'ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente), il soggetto privato del possesso può agire nei confronti dell'ente pubblico senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l'unico limite temporale rinvenibile nell'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall'ente pubblico. La comunicazione di avvio del procedimento di esproprio, per poter rispondere ad evidenti canoni di logica comunicazione e avere utilmente un senso e servire al suo scopo, deve precedere l'atto centrale ed essenziale del procedimento medesimo, vale a dire la delibera di dichiarazione di pubblica utilità e di localizzazione dell'opera, dal momento che una comunicazione successiva si rivela del tutto inutile ed inficia il relativo procedimento. Peraltro, anche nelle ipotesi in cui ricorre la dichiarazione di pubblica utilità c.d. "implicita", ovvero quella insita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, il relativo procedimento deve essere preceduto dalla comunicazione prevista dall'art.7 della Legge n.241/1990. In assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'Amministrazione può divenire proprietaria del bene solo al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, indennizzando il proprietario per il mancato utilizzo del bene, per il lamentato danno patrimoniale e non patrimoniale. Ove l'Amministrazione non proceda alla restituzione del bene previa riduzione in pristino, essa è tenuta a rinnovare, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione dei beni, adottando un provvedimento col quale gli stessi siano acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile, prevedendo che, entro il termine di trenta giorni, ai proprietari in solido siano corrisposti i valori dovuti e recando l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio. Detto provvedimento dovrà essere notificato a parte proprietaria e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art.20, comma 14, del D.P.R. n.327 del 2001.

Sentenza completa

N. 00190/2013
REG.RIC.

N. 06048/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00190/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2013, proposto dal Sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via A. D’Isernia n.38;

contro

Comune di Roccarainola in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;

nei confronti di

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;

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