Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6642 del 22 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:6642PEN

Massima

Massima ufficiale
L'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c. p. si caratterizza, rispetto a quella prevista dallo art. 416 c. p., oltre che per il fine, comprensivo della programmazione di delitti, ma anche di altre attivita` illecite non tecnicamente inquadrabili nello schema dei primi, soprattutto per il metodo seguito dai suoi componenti nella realizzazione del programma associativo. Questo metodo si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omerta` che da tale forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all'esterno dell'associazione quanto al suo interno. (Nella specie, i giudici di merito ritenevano, con motivazione ritenuta congrua e corretta dalla corte, che i vari tentativi di estorsione posti in essere dagli imputati fossero inseriti nelle finalita` di un`associazione per delinquere che si caratterizzava per la forza di intimidazione e contava sull'assoggettamento e sulla omerta` derivante da tale forza, per cui si trattava di associazione prevista dall'art. 416 bis c. p.).

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