Cassazione penale Sez. I sentenza n. 819 del 6 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:819PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a persona ricompresa in una delle categorie indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non deve essere preceduta dall'avviso orale previsto dall'art. 4 della stessa legge, come modificato dall'art. 5 legge n. 327 del 1988, attesa l'equiparazione - operata dal legislatore con l'art. 19 legge n. 152 del 1975 - del trattamento delle persone pericolose inserite nell'ambito delle tipologie soggettive indicate in tali numeri con quello previsto dalla legge n. 575 del 1965 per le persone sospettate di appartenenza ad associazioni mafiose. L'avviso orale, quindi, concerne solo le categorie residuali, indicate nel n. 3 del succitato art. 1 legge n. 1423 del 1956.

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