Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5409 del 6 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5409PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di impugnazione da parte dell'imputato di una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, l'applicazione di una causa sopravvenuta di estinzione del reato in sostituzione di cause di non punibilità più favorevoli è subordinata alla valutazione della fondatezza del gravame che prospetta nel merito una causa di non punibilità prevalente.Invero, l'art. 152 cod. proc. pen. menziona le diverse cause di non punibilità secondo un ordine progressivo che corrisponde all' interes se dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole. Pertanto, è nulla la sentenza del giudice di merito che dichiari l'estinzione del reato per amnistia senza dare adeguata giustificazione della disattesa richiesta di proscioglimento di merito fatta esplicitamente ex art. 152 cod. proc. PEN..

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