Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2606 del 15 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2606PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, la valutazione della pericolosita` sociale, avendo carattere essenzialmente sintomatico, puo` essere fondata su qualsiasi elemento indiziario, purche` questo sia certo e idoneo a giustificare il convincimento del giudice. Ne consegue che ben possono essere utilizzati, a tal fine, i fatti indizianti emergenti da procedimenti in corso o gia` definiti, specialmente quando tali fatti sono stati idonei a sorreggere un provvedimento di custodia cautelare, che e` fondato su una valutazione di gravita` degli indizi, cioe` su elementi che hanno spessore probatorio di gran lunga piu` elevato rispetto a quello necessario per l`applicazione della misura di prevenzione, a nulla rilevando l`eventuale proscioglimento disposto nel processo penale perche` non sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del prevenuto, e non perche` ne sia stata accertata l`innocenza.

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