Consiglio di Stato sentenza n. 5282 del 2012

ECLI:IT:CDS:2012:5282SENT

Massima

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La revoca di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio pubblico, disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica e per una nuova valutazione dei bisogni da soddisfare, è legittima qualora risulti adeguatamente motivata in relazione all'esigenza di contenere la spesa pubblica entro i limiti imposti dalle disposizioni regionali di contenimento della spesa sanitaria, anche in considerazione di un nuovo assetto organizzativo delle aziende sanitarie. In tal caso, la stazione appaltante non è tenuta all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'impresa risultata prima classificata in sede di aggiudicazione provvisoria, in quanto il silenzio serbato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12 del Codice dei contratti pubblici non equivale ad aggiudicazione definitiva, ma determina soltanto l'approvazione tacita dell'aggiudicazione provvisoria, restando ferma la facoltà della stazione appaltante di esercitare il potere di autotutela prima della stipula del contratto. Tuttavia, la revoca della procedura di gara, pur legittima, comporta l'obbligo per la stazione appaltante di indennizzare l'impresa risultata prima classificata in sede di aggiudicazione provvisoria per il pregiudizio economico subito, quantificato in via equitativa in relazione alle spese organizzative sostenute e al mancato incremento dei requisiti professionali nel settore.

Sentenza completa

N. 01941/2012
REG.RIC.

N. 05282/2012REG.PROV.COLL.

N. 01941/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Di Palo, Paolo Scaparone, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare N.14;

contro

Società cooperativa Cir Food S. C., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00345/2012 e del dispositivo di sentenza del T.A.R. PIEMONTE…

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