Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1759 del 14 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1759PEN

Massima

Massima ufficiale
Il fatto di rifiuto del servizio militare, previsto dall'art. 8, comma secondo, legge 15 dicembre 1972, n. 772, costituisce ancora oggi reato e, nella globalita` di tale rifiuto, si dissolvono le contingenti modalita` comportamentali di lesione dell'obbligazione militare da parte dell'"obiettore totale". (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale aveva dedotto che, in conseguenza della sentenza n. 409/89 della Corte Costituzionale, la norma incriminatrice di cui al secondo comma dell'art. 8 citato e` stata espunta dall'ordinamento perche` costituzionalmente illegittima e che il fatto integrava gli estremi del reato di disobbedienza di cui all'art. 173 c. p.m.p.).    conforme: Sen 31/10/1990 3219 sez 1 Pen

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