Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24261 del 9 agosto 2023

ECLI:IT:CASS:2023:24261CIV

Massima

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La mancata iscrizione tempestiva delle riserve negli atti di contabilità relativi a lavori pubblici comporta la decadenza del diritto al pagamento dei lavori aggiuntivi eseguiti, in quanto l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve non è posto solo in funzione di esigenze contabili, ma anche per tutelare la pubblica amministrazione. Ciò in quanto, in tema di contratti degli enti pubblici, la volontà di questi ultimi deve essere desunta esclusivamente dagli atti formali e autorizzati, non potendo dar luogo a compenso lavori aggiuntivi eseguiti in assenza di forma scritta, salvo che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva. L'azione di arricchimento senza causa è pertanto inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., quando il privato avrebbe potuto esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito, come nel caso di mancata iscrizione delle riserve. Inoltre, il rapporto obbligatorio non perfezionatosi nei confronti della pubblica amministrazione per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia consentito o permesso l'acquisizione della prestazione senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. In tal caso, l'amministratore o il funzionario, esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto dell'altro contraente al conseguimento del prezzo, senza avere alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento, può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MARINA MELONIPresidente Relatore
GUIDO MERCOLINOConsigliere
LUIGI ABETEConsigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTIConsigliere
Oggetto:
APPALTO OPERE
PUBBLICHE
Ud.09/05/2023 CC
CAMPESE EDUARDO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 975/2018 R.G. proposto da
:
COMUNE RONCEGNO TERME, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CARLO FELICE, 101, presso lo studio dell’avvocato GATTO
ERMANNO (GTTRNN70M12H501D) rappresentato e difeso dagli
avvocati D'AMATO SERGIO (DMTSRG66S14L378W), ROMANELLI
GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G)
-ricorrente-
contro
SICEV SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente
domiciliato in ROMA V. ALBENGA …

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