Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2098 del 15 novembre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2098PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice competente deve prendere cognizione del provvedimento per poter affrontare le deduzioni contrarie dello interessato con le enunciazioni poste a fondamento del mandato stesso e trarre le debite conseguenze. Non è dato, infatti, trarre dagli atti o aliunde - come, per l'appunto, sono da ritenersi le telefonate sospette, il comportamento processuale dell'imputato, le informazioni delle autorità di polizia concernenti i rapporti dell'imputato con altro coimputato, - motivi sufficienti e validi per rigettare o accogliere l'istanza di riesame, quando nel fascicolo processuale manchi il provvedimento restrittivo oggetto del riesame.
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