Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11008 del 13 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:11008PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia dell'imputato non giustifica il rinvio del dibattimento, salvo che il difensore medesimo rappresenti il cliente a norma dell'art.. 125, secondo comma, cod. proc. PEN.. (nella specie era stata rigettata l'istanza di rinvio motivata dall'impegno professionale del difensore, per la stessa udienza, in altro e più complesso procedimento).

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