Cassazione penale Sez. V sentenza n. 57020 del 18 dicembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:57020PEN

Massima

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Il diritto all'onore e alla reputazione, tutelati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, rappresentano valori essenziali della persona umana, che trovano espressione anche nelle norme del codice civile e penale, come l'articolo 595 c.p. in materia di diffamazione. Tali diritti non possono essere considerati tacitamente abrogati dall'entrata in vigore della Costituzione, in quanto la Carta fondamentale ha carattere rigido e il suo significato non può essere irrigidito nelle sole indicazioni puntuali, trascurando il fondamentale valore personalistico che la informa. La diffamazione commessa attraverso internet, in quanto mezzo di pubblicità idoneo a raggiungere una cerchia indeterminata di destinatari, integra una delle ipotesi aggravate previste dal terzo comma dell'articolo 595 c.p., in ragione della particolare diffusività del messaggio denigratorio. Ciò anche nel caso in cui tra i fruitori del messaggio vi sia la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive, poiché il mezzo di trasmissione utilizzato colloca l'addebito lesivo in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore e offeso. L'errore dell'agente circa l'estensione del diritto di manifestazione del pensiero, ritenuto più ampio di quanto previsto dalla legge, non integra un'ipotesi di errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione, bensì un errore sul divieto, che non esclude la punibilità ai sensi dell'articolo 59, comma 4, c.p. Infatti, l'errore rilevante ai fini dell'applicazione di tale norma è quello che investe l'effettiva esistenza di una situazione che, ove ricorrente, renderebbe applicabile la scriminante, e non l'erronea supposizione circa l'esistenza o l'efficacia obbligatoria di una norma giuridica. Infine, la scelta del legislatore di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo per le condotte diffamatorie commesse attraverso mezzi di pubblicità, in ragione della maggiore diffusività del messaggio, rientra nella sua discrezionalità e non determina profili di illegittimità costituzionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - Consigliere

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott. PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito i difensori:
Avv. (OMISSIS) per la parte civile il quale ha concluso per la reiezione del ricorso; Avv. (OMISSIS), il quale ha concl…

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