Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2205 del 25 gennaio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:2205PEN

Massima

Massima ufficiale
Integra tuttora il reato di blocco ferroviario previsto dall'art. 1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66, come modificato dall'art. 17 D.Lgs. 30/12/1999 n. 507, la condotta diretta ad ostruire la sede ferroviaria, a scopo dimostrativo o di protesta, sia mediante la collocazione di oggetti che fisicamente con la propria persona.

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