Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5395 del 10 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5395PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione non è necessario che il fatto ingiusto sia di rilevanza tale da dimostrare obiettivamente la capacità di suscitare nell'autore della reazione quello stato d'ira che costituisce il substrato psicologico nel quale si concretizza la provocazione, ben potendo provocare detto evento come atto terminale di tutta una condotta persecutoria o comunque prevaricatrice dell'altrui agire; conseguentemente il rapporto di adeguatezza che deve intercorrere tra il fatto ingiusto e la reazione non deve essere valutato con riferimento all'atto terminativo, bensì con riguardo alla più ampia condotta ingiusta, tenendosi conto della situazione psicologica che si è venuta a creare per colui che ha reagito.

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