Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46859 del 2 dicembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:46859PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando la misura cautelare è eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. Né l'effettività della garanzia de libertate realizzata con il dibattimento viene meno laddove sia dichiarata la nullità degli atti del giudizio, che rileva nel procedimento incidentale di applicazione della misura se non ai limitati fini di determinare una nuova decorrenza dei termini custodiali massimi di fase.

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