Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8676 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:8676SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, qualora questa comunichi di non avere più interesse alla definizione della controversia, essendo subentrata successivamente, per scorrimento, come aggiudicataria della gara oggetto di impugnazione. In tal caso, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della questione, ma deve limitarsi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente e dichiarare l'improcedibilità del giudizio, compensando le spese di causa tra le parti. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, in quanto la mancanza di interesse della parte ricorrente, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina l'impossibilità di pronunciare una decisione utile ed efficace. Tale istituto risponde all'esigenza di evitare pronunce meramente dichiarative, prive di effetti pratici, e di concentrare l'attività giurisdizionale sui soli casi in cui permane l'interesse della parte all'accoglimento della domanda. La compensazione delle spese di causa, in presenza di una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, è giustificata dalla particolare situazione processuale determinatasi, in cui la parte ricorrente ha perso l'interesse originario alla definizione della controversia per ragioni estranee al giudizio. In tali ipotesi, l'assenza di una pronuncia nel merito impedisce di individuare una parte soccombente cui porre a carico le spese, rendendo equa la loro compensazione tra le parti.

Sentenza completa

N. 00269/2011
REG.RIC.

N. 08676/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00269/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2011, proposto da:
Soc System Data Center Spa + Rti, Soc System House Srl, Soc Unipersonale Srl + Rti, Soc System Unipersonale, rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via di Villa Albani, 12/A;

contro

Soc Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, v.le Parioli, 180;

nei confronti di

Soc Telecontact Center Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, v.le Parioli, 180; (…

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