Cassazione penale Sez. I sentenza n. 22699 del 12 maggio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:22699PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reati militari, la facoltà di richiesta di procedimento, ai sensi dell'art. 260 cod. pen. mil., appartiene al comandante del corpo o ad altro ente superiore, rispondendo tale scelta a criteri di certezza e razionalità affinché sia sempre identificabile il soggetto titolare del potere di scelta ed apparendo giusto che sia il comandante del corpo a valutare l'opportunità o meno di perseguire condotte di limitato disvalore, contemplate nei reati individuati dal citato art. 260.

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