Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 4920 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:4920SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento di diniego, fermo restando il potere dell'amministrazione di riesaminare la domanda e adottare un nuovo provvedimento motivato, nel rispetto del contraddittorio procedimentale. Infatti, la violazione della norma partecipativa non può essere sanata dalla mera dimostrazione della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, essendo necessario che l'amministrazione proceda a una nuova valutazione della richiesta, previo contraddittorio con l'interessato. Pertanto, il giudice amministrativo, accertata la violazione dell'art. 10-bis, deve annullare il provvedimento di diniego, senza poter entrare nel merito della legittimità sostanziale dello stesso, rimettendo all'amministrazione il riesame della domanda nel rispetto del principio del contraddittorio. Solo all'esito di tale nuovo procedimento, l'amministrazione potrà adottare un provvedimento motivato, che potrà essere oggetto di un eventuale successivo giudizio di legittimità. La mancata comunicazione dei motivi ostativi, infatti, non consente di ritenere provata la correttezza sostanziale del provvedimento, essendo necessario il previo contraddittorio con l'interessato per consentirgli di presentare osservazioni e documenti utili ai fini della decisione finale. Pertanto, il giudice amministrativo, accertata la violazione dell'art. 10-bis, deve annullare il provvedimento di diniego, senza poter entrare nel merito della legittimità sostanziale dello stesso, rimettendo all'amministrazione il riesame della domanda nel rispetto del principio del contraddittorio. Solo all'esito di tale nuovo procedimento, l'amministrazione potrà adottare un provvedimento motivato, che potrà essere oggetto di un eventuale successivo giudizio di legittimità.

Sentenza completa

N. 00735/2016
REG.RIC.

N. 04920/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2016, proposto da
AL – SHAMMARI MUSTAFA RIDHA OBAID elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Felice n. 77 presso lo studio dell’avv. Luca Santaniello che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA A BAGHDAD, in persona dell’Ambasciatore p.t. – non costituita in giudizio;

per l&…

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