Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 492 del 2014

ECLI:IT:TARCZ:2014:492SENB

Massima

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Il ricorso collettivo è inammissibile se azionato da ricorrenti che non si trovino in situazioni del tutto identiche tra loro e tra i quali non si possa neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi. Nel processo amministrativo, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti è soggetta al rispetto di stringenti requisiti sia di segno negativo sia di segno positivo. I primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi. Consegue a quanto sopra che il ricorso collettivo è inammissibile se azionato da ricorrenti che non si trovino in situazioni del tutto identiche tra loro e tra i quali non si possa neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi. Nel caso di specie, le ricorrenti non si trovano in situazioni sostanziali del tutte identiche, in quanto impugnano lo stesso provvedimento (le graduatorie di merito definitive per la classe di concorso per la scuola primaria (EEEE) della Regione Calabria), denunziando l'erronea valutazione dei titoli dichiarati, che però variano a seconda della candidata al concorso. La posizione della prof.ssa Maria Teresa Lo Bianco è ulteriormente differenziata, in quanto la medesima impugna le graduatorie anche per la classe di concorso per la scuola dell'infanzia (AAAA) e cioè un diverso provvedimento. La segnalata disomogeneità delle posizione giuridiche è, di per sé, causa di inammissibilità del ricorso. Inoltre, con riferimento all'impugnazione delle graduatorie di merito definitive per la classe di concorso per la scuola primaria (EEEE) della Regione Calabria, le ricorrenti si trovano in conflitto di interesse tra di loro, in quanto, concorrendo alla medesima graduatoria, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione di una di esse potrebbe comportare il peggioramento del collocamento nella graduatoria delle altre.

Sentenza completa

N. 01623/2013
REG.RIC.

N. 00492/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01623/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2013, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) tutte rappresentate e difese dagli avv. ((omissis)) e Esterdonatella Longo, con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Catanzaro, via Alberti, 20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.((omissis)), 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

nei confronti di

((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e Sandraida Petrassi, con domicil…

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