Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 1555 del 2011

ECLI:IT:TARCZ:2011:1555SENB

Massima

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Il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche è titolare di un diritto soggettivo nella fase successiva all'attribuzione del contributo, sicché la controversia relativa alla revoca del beneficio per asserito inadempimento del concessionario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie inerenti la fase procedimentale precedente all'attribuzione del beneficio o relative a vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse del provvedimento attributivo, originario o sopravvenuto. La giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari è regolata dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In particolare, nella fase successiva all'attribuzione del contributo, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo, sicché la controversia relativa alla revoca del beneficio per asserito inadempimento del concessionario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Al contrario, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie inerenti la fase procedimentale precedente all'attribuzione del beneficio o relative a vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse del provvedimento attributivo, originario o sopravvenuto. Tale distinzione si fonda sulla natura delle situazioni soggettive azionate: il privato vanta un diritto soggettivo nella fase successiva all'attribuzione del contributo, mentre è titolare di una situazione di interesse legittimo nelle fasi procedimentali precedenti o in caso di annullamento o revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse. Pertanto, la controversia relativa alla revoca di agevolazioni finanziarie per asserito inadempimento del beneficiario deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie inerenti le fasi procedimentali precedenti o i vizi di legittimità o il contrasto con il pubblico interesse del provvedimento attributivo.

Sentenza completa

N. 01300/2011
REG.RIC.

N. 01555/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01300/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2011, proposto da:
Ditta Bacar, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, Vico 5° Bellavista N. 2;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.((omissis)), 34;

per l'annullamento

- del Decreto Ministeriale di Revoca n. VII/RT/9 160853 del 12/07/2011 (All. A), notificato in data 16.09.2011, e riguardante appunto la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse - ai sensi della Le…

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