Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3229 del 4 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3229PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 secondo comma cod. proc. pen. nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del G.I. con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura. Nessuna giustificazione trova la disparità di trattamento tra imputato e P.M.: infatti, mentre per quest'ultimo è prevista la possibilità di ottenere dal tribunale un controllo di merito sull'ordinanza con cui il G.I. abbia respinto la sua richiesta di emettere un mandato di cattura o abbia revocato un mandato già emesso, nulla di simile è, invece, previsto circa il potere dell'imputato di ottenere un analogo controllo sull'ordinanza di diniego di revoca del mandato di cattura per il caso che siano venute meno successivamente le condizioni sulle quali il mandato era stato fondato.

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