Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3380 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:3380SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, afferma che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è legittimato passivamente nei giudizi per l'esecuzione del giudicato che condanna l'Amministrazione a corrispondere l'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, essendo il giudizio che ha originato l'indennizzo incardinato presso il giudice amministrativo. Il Tribunale precisa che, in applicazione dell'art. 1, comma 777, della legge di stabilità n. 208 del 2015, la domanda attorea va accolta, ma l'ordine giudiziale di esecuzione del giudicato deve essere emesso nel rispetto delle modalità legali oggi vigenti, tra cui l'obbligo per il creditore di rilasciare una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta. Il Tribunale afferma inoltre che, in sede di giudizio di ottemperanza, non può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente delle spese relative ad atti di precetto, ma esclusivamente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle spese accessorie in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Il Tribunale dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo liquidato come spese processuali rimborsate nel corso del giudizio per l'equa riparazione a titolo di eccessiva durata del processo e degli interessi, a condizione dell'integrale assolvimento dell'obbligo dichiarativo menzionato, il cui puntuale rispetto dovrà essere verificato dal commissario ad acta. In caso di inutile decorso del termine per l'esecuzione spontanea, il Tribunale nomina un commissario ad acta tra i dirigenti della medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 777 della legge n. 208 del 2015, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, previa verifica dell'assolvimento del predetto obbligo dichiarativo. Il Tribunale, infine, condanna l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all'insediamento del Commissario ad acta, e pone le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Sentenza completa

N. 05476/2013
REG.RIC.

N. 03380/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05476/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5476 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Napoli, piazza Salvatore di Giacomo N. 123;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.c.;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza sul procedimento di cui al n. 12645/2011V.G. R.G. del 18 febbraio 2013 emessa dalla Corte di Cassazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore n…

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