Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10306 del 13 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:10306PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 324 cod. pen. (interesse privato in atti d'ufficio) non è sufficiente la semplice coesistenza di un interesse privato nel pubblico amministratore convergente con l'interesse pubblico, e tanto meno la violazione dell'obbligo di astensione sancito dalla legge comunale e provinciale, ma è necessario che vi sia stata una vera e propria strumentalizzazione dell'ufficio pubblico per cui l'atto sia stato adottato in funzione del prevalente interesse privato rispetto ai fini ed ai compiti della pubblica amministrazione. (Nella fattispecie questa corte ha annullato le decisioni di merito che avevano fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato su due soli elementi: la coincidenza di un interesse degli amministratori di un comune all'approvazione del piano regolatore e la violazione del conseguente obbligo di astensione in sede di approvazione).

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