Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 673 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:673SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione, ha affermato il principio secondo cui il ricorso per ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, può essere azionato anche per ottenere l'adempimento dell'amministrazione all'ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei suoi confronti, emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi. Pertanto, qualora l'amministrazione intimata non adempia spontaneamente all'ordinanza di assegnazione di credito, il giudice amministrativo è legittimato ad assegnare un termine perentorio per il pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inadempimento, a nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva, a spese dell'amministrazione, all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Tale soluzione interpretativa si fonda sulla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l'azione di ottemperanza può essere utilmente esperita anche avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, in quanto tali provvedimenti, pur essendo formalmente distinti dal giudicato, ne costituiscono attuazione e svolgimento. Ciò in quanto l'ordinanza di assegnazione del credito, pur essendo pronunciata nell'ambito di un procedimento esecutivo, ha natura di provvedimento giurisdizionale dotato di efficacia esecutiva, la cui inottemperanza da parte della pubblica amministrazione legittima l'attivazione del rimedio dell'ottemperanza. Pertanto, il giudice amministrativo, nell'accogliere il ricorso per ottemperanza proposto dal creditore, è tenuto ad assegnare un congruo termine all'amministrazione per adempiere spontaneamente all'obbligo di pagamento e, in caso di perdurante inadempimento, a nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale, a spese dell'amministrazione soccombente. Tale soluzione, oltre a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, consente di evitare che il creditore sia costretto a promuovere un autonomo giudizio di ottemperanza, con aggravio di oneri e dilazione dei tempi di soddisfazione del credito.

Sentenza completa

N. 11661/2015
REG.RIC.

N. 00673/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11661/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11661 del 2015, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge - presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'ottemperanza

all'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari in data 15 gennaio 2015 e depositata il successivo 20 gennaio 2015, nella procedura esecutiva n. 27007/2014, con la …

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