Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1769 del 2023

ECLI:IT:TARNA:2023:1769SENT

Massima

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L'amministrazione pubblica, nell'esercizio del potere di revoca di un provvedimento amministrativo favorevole al privato, è tenuta a rispettare i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, ovvero la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Tali presupposti devono essere adeguatamente motivati e ponderati con l'interesse del privato destinatario del provvedimento revocato. L'amministrazione non può fondare l'esercizio del potere di revoca sulla mera illegittimità del provvedimento originario, rientrando tale ipotesi nell'ambito di applicazione dell'art. 21-nonies della stessa legge, che richiede ulteriori condizioni, come la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole e la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Inoltre, l'utilizzo di una graduatoria concorsuale di altra amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, è subordinato al previo accordo tra le amministrazioni interessate, che deve necessariamente precedere l'attingimento alla graduatoria stessa, non potendo l'amministrazione procedere in assenza di tale presupposto. Pertanto, l'atto di revoca adottato in assenza dei presupposti di legge e senza il previo accordo tra le amministrazioni per l'utilizzo della graduatoria di altra amministrazione, è illegittimo e deve essere annullato.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/03/2023

N. 01769/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04358/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4358 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Antonietta Picascia, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giuseppe Alfano, Antonio Auletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

I) con il ricorso introduttivo:

- della nota dell'A.S.L. Napoli 2 Nord, prot. n. 0026477 del 10.06.2022, di revoca del…

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