Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31122 del 10 agosto 2001

ECLI:IT:CASS:2001:31122PEN

Massima

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Il responsabile dell'industria alimentare è tenuto a garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico, con l'obbligo di individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, secondo specifiche procedure e manuali d'igiene. Tali obblighi incombono anche sull'azienda che ha assunto in appalto una mensa scolastica, in quanto la tutela della salute e della protezione dei consumatori prevale sulla tutela dell'impresa. L'accertamento del cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare, anche in assenza di una perizia, è sufficiente per la configurazione del reato di somministrazione di sostanze in cattivo stato di conservazione, essendo necessaria solo la prova del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi di controllo e l'evento dannoso. La qualità di legale rappresentante dell'azienda può essere desunta anche da elementi diversi dalla visura camerale, come affermazioni presenti negli atti, e il mancato deposito di tale documentazione può essere valutato negativamente. Infine, la pena per il reato di somministrazione di sostanze in cattivo stato di conservazione deve essere applicata in forma alternativa e non congiunta, in conformità alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 507 del 1999.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D. A. F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, emessa in data 30 ottobre 2000, con la quale veniva condannato per il reato di somministrazione di sostanze in cattivo stato di conservazione, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 601 c.p.p. e la nullità della sentenza, giacché il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato all'imputato nella sua residenza, l'errata applicazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione del dibattimento, l'inosservanza e la violazione degli artt. 5 e 6 l. n. 283 del 1962 e l'illogicità della motivazione al riguardo, perché non vi era alcuna prova dello stato di cattiva conservazione del prodotto e della provenienza dell'insalata di riso dalla ditta S., non si erano considerate le circostanze relative alla presenza di coli fecali e della perdita di disponibilità dell'alimento da parte della S., sicché la conta…

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