Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2067 del 16 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2067PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui il giudice del procedimento di prevenzione abbia tratto da un procedimento penale elementi per giungere alla conclusione dell'esistenza degli indizi di appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso, non difetta di motivazione, data la rispettiva autonomia dei due procedimenti, il decreto del giudice della prevenzione che abbia omesso di considerare, non essendovi tenuto, i provvedimenti presi nel procedimento penale ed eventualmente di spiegare le ragioni di una diversa valutazione circa la pericolosità del proposto. Infatti, non producendo quei provvedimenti effetti nel procedimento di prevenzione, non occorreva prenderli in esame e sarebbe stata scorretta una loro eventuale critica. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il proposto si era doluto che il giudice della prevenzione non avesse considerato che nel procedimento penale era stata disposta la sua scarcerazione per decorrenza dei termini senza imposizione di obblighi, segno questo della sua non pericolosità).

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