Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26639 del 7 luglio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:26639PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il vincolo della continuazione tra più reati presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di tali violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a un bisogno persistente nel tempo, a una scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità. La prova di detta congiunta previsione, ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni, hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Tra i correi di una medesima serie delittuosa è ben possibile che alcuni abbiano anticipatamente divisato tutti i reati poi realizzati, altri si siano invece determinati a commetterli in base ad impulsi diversi e successivi man mano maturati; il fatto che per alcuni concorrenti sia stata riconosciuta la continuazione non comporta quindi alcun effetto estensivo nei confronti degli altri. Né l'elemento unificante può essere ravvisato nell'adesione di tutti ad un medesimo sodalizio malavitoso ed al suo programma criminale, posto che, normalmente, al momento della costituzione dell'associazione (o della sopravvenuta adesione del singolo), i reati fine sono previsti solo in via generica e programmatica, e di essi, per generale opinione, nessuno può essere chiamato a rispondere per il solo fatto dell'affiliazione. La continuazione potrà quindi ravvisarsi nella sola ipotesi in cui già al momento dell'affiliazione siano stati concepiti in modo chiaro e definito i delitti fine.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - rel. Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DE. VI. NI. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 36/2009 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 06/10/2010;

sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. PAOLO BARDOVAGNI;

lette le conclusioni del PG, Dott. STABILE Carmine (inammissibilita' del ricorso).

OSSERVA

DE. VI. Ni. ha avanzato "in executivis" richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti separ…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.