Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10476 del 2009

ECLI:IT:TARLAZ:2009:10476SENT

Massima

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Il potere di autotutela amministrativa può essere legittimamente esercitato per annullare o modificare provvedimenti precedenti, anche in presenza di lavori già eseguiti e pagamenti effettuati, qualora emerga l'originaria mancanza di un idoneo contratto e finanziamento, purché l'amministrazione valuti adeguatamente l'interesse pubblico e l'equilibrato apprezzamento della posizione del privato. L'amministrazione può legittimamente delimitare l'ambito di applicazione dell'autotutela ai soli pagamenti ancora da effettuare, anziché a quelli già eseguiti, ove ritenga che questi ultimi fossero già pienamente satisfattivi delle pretese del privato. La motivazione dell'atto di autotutela non richiede necessariamente l'esposizione di elementi particolarmente puntuali, essendo sufficiente la chiara indicazione della ratio sottesa all'annullamento o modifica del precedente provvedimento, nonché la considerazione della posizione del privato. L'amministrazione non è tenuta a dare seguito a procedure arbitrali non attivate dal privato, potendo legittimamente dare atto della propria posizione in merito a contestazioni contrattuali. Il decorso di un significativo lasso di tempo tra il provvedimento annullato e quello di autotutela, così come la difficile situazione economica del privato, non inficiano di per sé la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela, ove risultino comunque rispettati i presupposti e i limiti di tale potere.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8804 del 1995, proposto da:
Re. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Se. Br., elettivamente domiciliata presso l'avv. Gi. La. in Ro., via Cu. Ru., (...);

((omissis)).., rappresentato e difeso dall'avv. Al. Gr., ((omissis)). di Ca., n. (...), Vi.;
contro
Provincia di Vi., rappresentata e difesa dagli avv.ti En. Me. e Cr. Ma. Mi., elettivamente domiciliata in Vi., v.le Tr., n. (...);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle delibere della Giunta provinciale n. 356 del 23 marzo 1995, pubblicata il successivo 31 marzo, e n. 468, del 13 aprile 1995, pubblicata il successivo 5 aprile.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vi.;
Viste le memorie difensiv…

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