Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15042 del 29 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:15042CIV

Massima

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Il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, a condizione che l'annullabilità sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, nel termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Tuttavia, l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare non assume rilevanza nel procedimento di opposizione, dovendo il giudice limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, salvo il caso in cui la delibera sia stata sospesa o annullata con sentenza, anche non passata in giudicato, nel giudizio di impugnazione. Diverse sono le conseguenze in ordine alla fondatezza ed all'esigibilità del credito azionato dal condominio in sede monitoria, a seconda che sia annullata una delibera di ripartizione delle spese ordinarie ovvero una delibera di approvazione di spese straordinarie, rivestendo la deliberazione stessa in quest'ultima ipotesi, e non nella prima, il ruolo di fatto costitutivo necessario per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento da parte dei condomini. Qualora l'impugnazione ex art. 1137 c.c. e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause sussiste un rapporto di "dipendenza" che rende opportuno il rinvio a nuovo ruolo della decisione del ricorso riguardante la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in maniera da trattarlo unitariamente al ricorso riguardante la causa di impugnazione della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
MILENA FALASCHIPresidente
PATRIZIA PAPAConsigliere
ANTONIO SCARPAConsigliere-Rel.
ROSSANA GIANNACCARIConsigliere
REMO CAPONIConsigliere
Oggetto:
CONDOMINIO
Ad.18/04/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17110/2019 R.G. proposto da:
COVIVIO S.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DE
CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato LONGARONI
UMBERTO, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
((omissis)) 67 MILANO, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 5, presso lo studio
dell’avvocata CASSANELLO XIMENA. rappresentato e difeso dagli
avvocati CAPOZZI FRANCESCO, DONZELLI LUCA

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