Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6851 del 13 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:6851PEN

Massima

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Il difensore del terzo interessato che propone ricorso per cassazione avverso il decreto di emissione di misura di prevenzione deve essere munito di procura speciale, senza che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore della ricorrente, sfornito di procura speciale, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la presente sentenza, è che il difensore del terzo interessato che impugna il decreto di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale deve essere munito di procura speciale, non essendo sufficiente la semplice rappresentanza processuale di cui all'art. 182 c.p.c. Il mancato rispetto di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la regolarità e la correttezza del procedimento di impugnazione, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del terzo interessato. La Corte ha ritenuto che la procura speciale sia un presupposto essenziale per la legittimazione del difensore a proporre il ricorso per cassazione, non essendo sufficiente la semplice rappresentanza processuale prevista in via generale dal codice di procedura civile. Il mancato rispetto di tale requisito formale determina pertanto l'inammissibilità del ricorso, con le relative conseguenze sanzionatorie a carico della parte ricorrente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - est. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso il decreto del 22/04/2016 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Loy M. Francesca, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con …

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