Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 53 del 17 gennaio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:53CIV

Massima

Massima ufficiale
La notificazione - effettuata di ufficio, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 luglio 1930 n. 1978, dalla segreteria del Commissario per la liquidazione degli usi civici - del dispositivo della decisione resa da quest'ultimo non è assimilabile alla comunicazione di cui all'art. 133 cod. proc. civ., trattandosi di atti essenzialmente distinti, sia per quanto riguarda il destinatario, il quale, relativamente al primo, è la parte, mentre, per il secondo è il procuratore, sia la funzione, essendo la comunicazione diretta ad informare detto destinatario dell'avvenuto deposito della sentenza al fine, soprattutto, dell'adempimento degli oneri fiscali, laddove alla notificazione la legge riconosce l'effetto di portare la sentenza a legale conoscenza delle parti, ai fini dell'impugnazione. Ne consegue che la notificazione suddetta, ancorché non avente ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo della motivazione, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione, senza che ne risulti violato l'art. 3 Cost., in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale.

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