Consiglio di Stato sentenza n. 4233 del 2021

ECLI:IT:CDS:2021:4233SENT

Massima

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Il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione Europea deve avvenire nel rispetto dei principi e delle norme di origine sovranazionale, in particolare della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, che impongono il riconoscimento automatico dei titoli di formazione rilasciati al termine di percorsi formativi in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. L'eventuale erronea valutazione delle autorità dello Stato membro di origine del titolo non può costituire un vincolo per l'amministrazione dello Stato membro in cui viene richiesto il riconoscimento, la quale è tenuta a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza europea, senza poter subordinare il riconoscimento al possesso dei soli diplomi richiesti dalla normativa nazionale o al riconoscimento dell'equipollenza accademica, dovendo invece prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, titoli e dell'esperienza professionale dell'interessato. In particolare, nel caso di un cittadino italiano in possesso di laurea conseguita in Italia e di abilitazione all'insegnamento ottenuta in un altro Stato membro, l'amministrazione italiana è tenuta a riconoscere l'operatività di tale abilitazione sul territorio nazionale, a prescindere da eventuali valutazioni erronee compiute dalle autorità dello Stato membro di origine circa il mancato riconoscimento del titolo di studio italiano ai fini dell'insegnamento, dovendo invece verificare esclusivamente la congruità della formazione professionale conseguita all'estero rispetto ai requisiti richiesti per l'esercizio della professione di docente.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/06/2021

N. 04233/2021REG.PROV.COLL.

N. 00666/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2020, proposto dal signor ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’istruzione (già Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca), in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-
bis
, 3 gennaio 2020 n. 35, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico 20 marzo 2020 n. 1308 nonc…

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