Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria sentenza n. 2393 del 2002

ECLI:IT:TARRC:2002:2393SENT

Massima

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Il provvedimento di annullamento di una concessione edilizia è illegittimo quando l'Amministrazione non ha tenuto conto che le opere oggetto della concessione erano state legittimamente realizzate in precedenza sulla base di titoli abilitativi già rilasciati, senza che vi fosse stata alcuna difformità rispetto ai titoli stessi. In tali casi, l'Amministrazione non può procedere all'annullamento della concessione edilizia successivamente rilasciata per la ristrutturazione delle opere preesistenti, in assenza di una valutazione istruttoria completa e approfondita circa la legittimità della realizzazione delle opere originarie. L'annullamento della concessione edilizia e i conseguenti provvedimenti repressivi, come l'ordine di demolizione, sono illegittimi qualora l'Amministrazione non abbia accertato in modo adeguato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, in particolare la concreta e attuale lesione di un interesse pubblico prevalente rispetto a quello del privato titolare della concessione. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto ad annullare gli atti impugnati, senza poter riconoscere il diritto al risarcimento dei danni in assenza della proposizione della relativa domanda nelle forme processuali previste.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
Omissis
Esponeva, dunque, la Società ricorrente che il Commissario prefettizio del Comune di V., con la prima delle due ordinanze indicate in epigrafe, aveva proceduto all'annullamento della concessione edilizia n. 1039 rilasciata in favore della Società in data 21 settembre 1983 per l'ampliamento e l'ammodernamento di una stazione di rifornimento di carburante.
Riferiva inoltre la ricorrente che, in conseguenza dell'atto di annullamento del titolo abilitativo sopra indicato, il medesimo Commissario prefettizio interveniva con provvedimento repressivo di demolizione e riduzione in pristino.
I due atti venivano gravati in questa sede in quanto illegittimi perché affetti da eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedente provvedimento, nonché in quanto concretavano violazione di legge, incompetenza e difetto di motivazione.
L'Amministrazione intimata non si costituiva in g…

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