Cassazione penale Sez. I sentenza n. 581 del 8 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:581PEN

Massima

Massima ufficiale
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell`art. 294 comma primo cod. proc. pen., il giudice deve provvedere all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, decorre, in base al testuale tenore di detta norma, "dall`inizio dell`esecuzione della custodia" e, quindi, nel caso di soggetto originariamente sottoposto ad arresto o a fermo, non dal momento della privazione della liberta` conseguente a tali provvedimenti, ma dal successivo momento in cui, notificata l`ordinanza applicativa della custodia cautelare, inizia per cio` stesso l`"esecuzione" di tale misura.    da vedere: [p85\01883]  conforme: Sen 05/02/1990 1532 sez 3 Pen Sen 30/03/1990 2617 sez 3 Civ Sen 30/07/1991 2291 sez 6 Pen

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