Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7094 del 17 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7094PEN

Massima

Massima ufficiale
La violazione dell'art. 734 c. p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) costituisce un reato istantaneo con effetti permanenti, perche` l'azione si esaurisce all'atto del compimento della costruzione o delle alterazioni contestualmente al verificarsi della lesione del bene giuridico, con gli effetti permanenti del perdurante stato determinato dalle alterazioni delle bellezze naturali. (nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perche` l'imputato non aveva commesso il fatto, il pretore, pur avendo dato atto dell'estraneita` dell'imputato medesimo alla commissione del fatto concretante la violazione in questione, aveva affermato che la colpevolezza scaturiva dalla disponibilita` dell'immobile da parte dello stesso, il quale, resosi acquirente, avrebbe dovuto far cessare la situazione antigiuridica, realizzata da terzi alcuni anni prima dell'acquisto, trattandosi di reato permanente).   conforme: [p85\11226] [p85\06506] [p85\05819] [p83\10407]

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.