Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9619 del 1 ottobre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:9619PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 concede al giudice la facolta` di ridurre la pena per il delitto di porto e detenzione illegale di armi, quando per la qualita` e la quantita` delle armi il fatto e` di lieve entita` - indipendentemente e a prescindere dalle condizioni soggettive dell'imputato o dalle circostanze nelle quali il delitto e` stato commesso. I due parametri, nonostante l'uso della congiuntiva "e", sono indipendenti l'uno dall'altro, come risulta dalla "ratio" della fattispecie circostanziale nel senso che l'attenuante puo` essere negata quando, o per la potenzialita` offensiva dell'unica arma detenuta o portata o per la molteplicita` di esse, il giudice ritenga che non ricorrono gli estremi per la configurabilita` dell'attenuante.   da vedere: [p85\04363]

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