Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19905 del 22 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:19905PEN

Massima

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La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche se finalizzata al rilascio di un provvedimento amministrativo, costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p., in quanto la legge n. 15 del 1968 attribuisce ad essa tale qualificazione giuridica per il solo fatto della sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale competente a riceverla. Pertanto, la falsa attestazione contenuta in tale dichiarazione integra il reato di falso in atto pubblico, a prescindere dalla natura del provvedimento amministrativo cui essa è preordinata. Ciò in quanto l'art. 483 c.p. postula l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi, ex lege, una determinata funzione probatoria. Rientra in tale ambito la disciplina della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale, per effetto degli artt. 2, 4 e 26 della legge n. 15 del 1968, è considerata come fatta a pubblico ufficiale e, pertanto, assume la qualifica di atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p., indipendentemente dalla finalità cui essa è preordinata.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si deduce la violazione di legge sull'assunto che non può considerarsi, ex art. 483 c. p., atto pubblico l'atto notorio falso, attestante che la costruzione era stata completata prima del dicembre 1993, in quanto diretto alla emanazione della concessione edilizia in sanatoria, che è una autorizzazione amministrativa.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto confonde la concessione edilizia con l'atto notorio che deve essere valutato e qualificato di per sé, a prescindere dalla finalità perseguita e, quindi, dal provvedimento del pubblico ufficiale al quale è finalizzato. L'atto finale del procedimento amministrativo può venire in considerazione, ai fini della qualificazione giuridica e dell'individuazione del reato, soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 48 c. p., atteso che, in tale fattispecie, la falsa attestazione del privato non ha autonoma rilevanza penale perché confluisce, quale presupposto…

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