ECLI:IT:CASS:2002:19905PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si deduce la violazione di legge sull'assunto che non può considerarsi, ex art. 483 c. p., atto pubblico l'atto notorio falso, attestante che la costruzione era stata completata prima del dicembre 1993, in quanto diretto alla emanazione della concessione edilizia in sanatoria, che è una autorizzazione amministrativa.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto confonde la concessione edilizia con l'atto notorio che deve essere valutato e qualificato di per sé, a prescindere dalla finalità perseguita e, quindi, dal provvedimento del pubblico ufficiale al quale è finalizzato. L'atto finale del procedimento amministrativo può venire in considerazione, ai fini della qualificazione giuridica e dell'individuazione del reato, soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 48 c. p., atteso che, in tale fattispecie, la falsa attestazione del privato non ha autonoma rilevanza penale perché confluisce, quale presupposto…
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