Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2514 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:2514SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare cessata la materia del contendere in un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione di atti comunali relativi alla determinazione della quota di compartecipazione della famiglia alle spese di mantenimento di un assistito, afferma il principio per cui l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è possibile anche in presenza di atti amministrativi impugnati, qualora le parti abbiano raggiunto un accordo che abbia eliminato il contrasto originario, senza necessità di pronunciarsi nel merito della legittimità degli atti stessi. Tale principio trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione, nel corso del giudizio, adotti provvedimenti o assuma iniziative idonee a rimuovere la situazione controversa, rendendo così priva di interesse la prosecuzione del giudizio. In tali ipotesi, il Giudice Amministrativo, pur non pronunciandosi sulla legittimità degli atti impugnati, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti, in considerazione del raggiungimento di un accordo che ha eliminato il contrasto originario. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l'Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti, qualora le circostanze di fatto o di diritto dovessero mutare, fermo restando il diritto del cittadino di impugnarli nuovamente, ove ritenuti illegittimi.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/12/2017

N. 02514/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01918/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2013, proposto da: -OMISSIS-in proprio e nella sua qualità di genitore di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Milano, corso Italia, 7;

contro

Comune di Casaletto Lodigiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Milano, c.so P.((omissis)), 28;

nei confronti di

((omissis)) non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota 21.5.2013 n. 2161 della respons…

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