Cassazione penale Sez. I sentenza n. 490 del 16 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:490PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della concedibilita` della circostanza attenuante della provocazione occorre che il reato sia commesso non gia` in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensi` in uno stato d`ira, essendo necessario che l`agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalita` esteriori.  Infatti lo stato di agitazione, di timore o di paura non ha rilievo, poiche` la legge, con il riferimento allo stato d`ira, ha inteso riferirsi ad una situazione di intensa eccitazione, capace di alterare la funzionalita` dei freni inibitori, statuendo, solo in tali sensi e con tali limiti, una eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilita`.   da vedere: [p75\11333] [p79\07766]  conforme: [p77\11101] [p79\06708] [p83\01065]

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