Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 12716 del 27 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:12716PEN

Massima

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Il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione è escluso per l'imputato e il condannato a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, prevedendo che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto personalmente dal detenuto avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto la sua istanza di liberazione anticipata deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una congrua somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale. Tale principio di diritto, volto a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa e l'uniformità della giurisprudenza di legittimità, si applica a tutti i casi analoghi, indipendentemente dalle specifiche circostanze del singolo procedimento, e trova il suo fondamento nella necessità di assicurare l'effettività del controllo di legittimità svolto dalla Corte di Cassazione, attraverso l'intervento di professionisti qualificati e specializzati nella materia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

Dott. MELE ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo avanzato dal detenuto (OMISSIS) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell'istanza di liberazione anticipata ex articolo 54 O.P..
2. Avverso tale ordinanza il detenuto …

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