Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4469 del 9 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:4469PEN

Massima

Massima ufficiale
La differenza tra l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 468 (contraffazione di pubblici sigilli) e quella di minor gravità prevista dall'art. 469 cod. pen. (contraffazione di impronta) consiste in ciò: che mentre nella prima l'impronta del sigillo viene impressa su documenti o su altre cose destinate a riceverla mediante uno strumento atto ad una facile riproduzione in serie dell'impronta stessa, viceversa nella figura criminosa di cui all'art. 469 vengono adottati per la creazione delle impronte contraffatte di cui agli art. 467 e 468 altri mezzi non aventi detta precisa destinazione (incisioni, disegni, colorazioni, correzioni scritturali) per modo che la creazione stessa richiede di volta in volta un'opera particolare e non una semplice riproduzione mediante uso di un unico strumento preventivamente preparato. Ed è appunto la maggiore capacità di danno insita nella prima fattispecie, qui configurata, che giustifica il più rigoroso trattamento sanzionatorio per essa previsto.

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