Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21651 del 20 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:21651CIV

Massima

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Il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale e prevale sul diritto all'onore e alla reputazione, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verita' putativa dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Pertanto, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, e' necessario che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verita', sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. Tuttavia, tale requisito della verita' putativa non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore od ascoltatore rappresentazioni della realta' oggettiva false. Inoltre, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'onore e alla reputazione, pur non essendo in re ipsa, puo' essere provato anche attraverso presunzioni, tenuto conto della diffusione della notizia, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale della persona colpita, con conseguente liquidazione equitativa del relativo risarcimento, che non e' censurabile in cassazione se i criteri seguiti sono enunciati in motivazione e non risultano manifestamente incongrui o sproporzionati. Infine, l'ordine di pubblicazione della sentenza per estratto su siti giornalistici, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., costituisce una sanzione autonoma che assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, senza che cio' possa comportare una riduzione automatica del risarcimento del danno gia' liquidato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE ((omissis)) - Presidente

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7942/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) per procura speciale nel controricorso;
-controricorrente-
nonche…

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