Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2051 del 10 settembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2051PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore ed il conseguente termine di sessanta giorni per la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. 27 dicembre 1956 n. 1423, sono ancora previsti solo per i soggetti annoverabili nella categoria indicata al n. 3 dell'art.1 della stessa legge, mentre per quelli compresi nelle restanti categorie e` applicabile l'art. 2 della l. 31 maggio 1965 n. 575 in virtu` del rinvio operato dall'art. 19 della l. 22 maggio 1975 n. 152 e percio` le misure di prevenzione possono essere applicate senza che vi sia stato il preventivo avviso. Quando percio` la corte di appello abbia, con valutazione non censurabile in cassazione, ritenuto che il soggetto appartenesse ad una categoria diversa da quella prevista al punto 3, questi non puo` eccepire quale motivo di nullita` l'omissione dell'avviso.(Fattispecie in tema di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ad un soggetto non indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso).   conforme:

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.