Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36657 del 2 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:36657PEN

Massima

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La misura di prevenzione personale e patrimoniale può essere applicata anche in assenza di una condanna penale per il reato associativo, essendo sufficiente la prova della "disponibilità" dell'individuo nei confronti dell'associazione mafiosa, desumibile da elementi indiziari e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, senza che sia necessario il riscontro di specifiche condotte causalmente dirette all'effettivo contributo al sodalizio criminale. Infatti, nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dello stesso dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'articolo 192 c.p.p., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate da riscontri individualizzanti ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale. Pertanto, l'assoluzione dall'imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa non esclude la possibilità di applicare la misura di prevenzione, in quanto la "disponibilità" dell'individuo rispetto all'associazione criminale, pur in assenza di specifiche condotte causalmente dirette all'effettivo contributo del suo operare, costituisce elemento necessario e sufficiente ai fini della valutazione della pericolosità sociale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 33/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TALERICO PALMA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GAETA Pietro che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con adozione dei conseguenti provvedimenti ex articolo 616 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 17 dicembre 2014, la Corte di appello di Palermo confermava il decreto emesso il 19.11.2013 dal Tribunale di A…

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