Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2512 del 2011

ECLI:IT:TARMI:2011:2512SENT

Massima

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Il divieto di partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici locali, previsto per i soggetti affidatari diretti di tali servizi, non opera in modo assoluto e generalizzato, ma trova una deroga espressa nell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, come modificato dal d.l. n. 135/2009, convertito dalla l. n. 166/2009. Tale norma consente ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere "su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti". Ai fini dell'applicazione di tale deroga, non rileva che il soggetto affidatario diretto continui a gestire servizi in via diretta per conto di altri enti locali, essendo sufficiente la cessazione del servizio presso la stazione appaltante che indice la gara. Infatti, il tenore letterale della norma, che utilizza il singolare "cessazione del servizio" e non il plurale "cessazione dei servizi", nonché le modifiche apportate dal legislatore nel 2009, volte ad ampliare l'ambito di operatività della deroga, inducono a ritenere che il divieto di partecipazione non operi in modo assoluto per gli affidatari diretti, ma sia limitato al momento della cessazione del singolo servizio presso ciascuna amministrazione. Tale interpretazione, peraltro, risulta coerente con il rapporto tra l'ordinamento interno e quello comunitario, in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 23-bis, pur introducendo regole concorrenziali più rigorose di quelle minime richieste dal diritto UE, non costituisce una violazione né un'applicazione necessitata del diritto dell'Unione, ma una delle diverse discipline possibili della materia, adottata dal legislatore nazionale. In tale contesto, la necessità di rispettare il principio di certezza del diritto, in talune circostanze particolari, può giustificare una limitazione della libera concorrenza, come affermato dalla Corte di Giustizia UE.

Sentenza completa

N. 00893/2011
REG.RIC.

N. 02512/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00893/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Amsa Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca R. Perfetti, ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Verdi, n. 2

contro

Comune di Trezzano sul Naviglio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12

nei confronti di

((omissis)) e C. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso in Monza, ((omissis)), 6

per l'annull…

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