Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9075 del 15 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:9075PEN

Massima

Massima ufficiale
La nullità prevista dall'art. 109, comma terzo, cod. proc. pen., per il caso di inosservanza dell'obbligo di traduzione, ai sensi del precedente comma secondo, degli atti del procedimento indirizzati a soggetto appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, è di carattere intermedio ed è pertanto sanabile, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per effetto della proposizione di un'impugnazione nella quale, censurandosi il contenuto dei suddetti atti, si dimostri di averne ben compreso il contenuto.

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